Con la sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023 (udienza del 20.10.22), la Corte di Cassazione (sez. IV) si è soffermata sul rapporto tra la delega di cui all’art. 16 del d.lgs. 81/2008 e quella prevista dall’art. 2381 c.c. posto che, non di rado, anche nella Giurisprudenza, la differenza fra i due tipi di delega non è stata sufficientemente delineata con conseguente confusione dei diversi piani (quello prevenzionistico e quello della ripartizione delle funzioni) che vanno tenuti necessariamente distinti.
Secondo la Corte si tratta, infatti, di deleghe aventi scopi e significati differenti con notevoli ricadute in ordine al loro contenuto ma, soprattutto, in merito alle residue responsabilità che permangono in capo al delegante. Basti pensare che nel diritto penale del lavoro la corretta individuazione del tipo di delega è essenziale per individuare il soggetto responsabile, specialmente nelle strutture societarie complesse.
In particolare, nel pronunciarsi sul ricorso della difesa di un amministratore delegato – condannato per il delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – in cui si lamentava la contraddittorietà della motivazione quanto al contenuto e alla portata della delega di funzioni rilasciata dall’imputato ad altro amministratore delegato, direttore dello stabilimento dove era avvenuto l’infortunio, i Giudici di Legittimità, in accoglimento del motivo di gravame, si soffermano sulla delega di funzioni e su quella gestoria, evidenziandone le differenze.
La Suprema Corte chiarisce, prima di tutto, che la delega può assumere la forma di quella specificatamente prevista dall’articolo 16 del testo unico sulla sicurezza lavoro o di quella gestoria di cui all’articolo 2381 del Codice civile che disciplina il potere del consiglio di amministrazione di delegare le proprie attribuzioni, o solo alcune di esse, a un singolo consigliere “esecutivo” o a un comitato esecutivo (cosiddetto board).
La delega di funzioni di cui all’art. 16 d.lgs. 81/2008 è lo strumento tramite il quale il datore di lavoro trasferisce poteri e responsabilità che per legge sono connessi al proprio ruolo ad altro soggetto che diventa garante a titolo derivativo (ma che non diventerà certo datore di lavoro in funzione della delega), con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al delegante, sul quale permane l’obbligo di controllo e vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni delegate; obbligo che si intende assolto qualora sia stato adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo di verifica ex art. 30 comma 4 d.lgs. 81/2008. Sul piano della responsabilità significa, essenzialmente, che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un nesso di causalità rispetto agli accadimenti.
La delega gestoria attiene, invece, alla ripartizione delle attribuzioni e delle responsabilità nelle organizzazioni complesse ed è finalizzata a garantire sia l’adempimento della funzione gestoria sia la specializzazione delle funzioni, valorizzando le differenti competenze e professionalità esistenti all’interno del consiglio di amministrazione. Sui deleganti permane, anche in tal caso, il dovere di controllo ma solo in ordine agli obblighi civilistici di cui agli artt. 2381 comma 3 c.c. e 2932 comma 2 c.c. ovvero il consiglio di amministrazione, oltre a determinare il contenuto della delega, conserva la facoltà di impartire direttive ed è tenuto, sulla base delle informazioni e delle relazioni informative ricevute dai delegati, a valutare l’adeguatezza dell’assetto societario e l’andamento della gestione.
La delega gestoria crea, in sostanza, una sorta di competenza concorrente tra delegati e deleganti; tutti gli amministratori permangono, infatti, responsabili in solido qualora pur a conoscenza di fatti pregiudizievoli non siano intervenuti per non permetterne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
In sintesi, nella prima ipotesi permane in capo al datore di lavoro delegante la responsabilità se non opera il dovuto controllo sull’agire del delegato; mentre nella seconda ipotesi i consiglieri non delegati assolvono al proprio dovere solo con la verifica fondata sui flussi informativi endoaziendali.
Le norme sopra richiamate dettano poi i requisiti della delega e le formalità della stessa affinché sia valida ed efficace. Ebbene, mentre per la delega di funzioni di cui all’art. 16 d.lgs. 81/2008, requisito essenziale per l’efficacia liberatoria è il conferimento al delegato di poteri di spesa adeguati alle necessità connesse all’adempimento delle funzioni, nella disciplina della delega gestoria non vi è alcun riferimento in tal senso.
Proprio in considerazione di ciò, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio Corte di Appello in quanto i giudici di merito avevano in effetti fatto riferimento a una delega ex articolo 16 del Testo unico, negando il relativo potere liberatorio posto che mancava proprio il requisito dell’autonomia di spesa. Il ricorrente sosteneva, invece, nella sua qualità di presidente e di amministratore, che il consiglio di amministrazione avesse delegato, sullo specifico settore della sicurezza, l’intera gestione a uno solo tra i consiglieri e che quindi la responsabilità dell’incidente fosse a questi ascrivibile totalmente poiché si trattava di delega gestoria del consiglio di amministrazione (e non ex art. 16 d.lgs. 81/2001) verso un consigliere – che quindi diveniva anche datore di lavoro – senza che fosse necessaria l’indicazione nell’atto della dotazione di poteri spesa per l’adempimento della posizione di garanzia sulla sicurezza.
L’autonomia di spesa è, quindi, requisito essenziale per operare quel trasferimento di poteri e correlati obblighi dal datore di lavoro ad altre figure solo nella delega di cui all’art. 16 d.lgs. 81/2008, mentre non lo è per la delega gestoria in quanto di fatto con tale atto il consiglio di amministrazione si limita a concentrare la funzione datoriale, che è propria di tutti i suoi componenti, su un unico soggetto (che ai fini prevenzionistici diviene amministratore delegato in materia di sicurezza) il quale è già investito di tutti i poteri del datore di lavoro, ivi incluso quello di spesa.
avv. Monica Alberti