Con l’introduzione del principio generale del risultato quale caposaldo del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) – tale da assurgere a “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto” (art. 1) – un crescente numero di sentenze sta richiamando tale principio.
Va ricordato che, secondo l’art. 1 citato:
- gli obiettivi di “massima tempestività” e di “migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo”, in cui si sostanzia il principio di risultato, devono comunque rispettare i principi di legalità, di trasparenza e di concorrenza, pur con l’importante precisazione secondo cui questi ultimi due costituiscono mezzi per attuare il fine del risultato;
- il principio del risultato “costituisce attuazione (…) dei principi del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità”, “nell’interesse della comunità”.
Sebbene il principio del risultato rappresenti una norma “con valenza non solo programmatica” (così TRGA Trento, n. 181/2023, conformemente alla Relazione illustrativa, che ne ha precisato la portata precettiva), nella nascente casistica giurisprudenziale il principio del risultato risulta, invero, richiamato più per suggellare la soluzione (già data) alla controversia, piuttosto che quale argomento sufficiente a fondare, autonomamente, la decisione.
È comunque interessante osservare come tale principio venga applicato anche a fattispecie ricadenti nel Codice previgente, nonché in relazione a questioni molto eterogenee, come emerge dalle seguenti sentenze.
- Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1372/2024 – a fronte dell’errata interpretazione del concorrente sul requisito dei servizi analoghi svolti – ha giudicato corretta la sua esclusione dalla gara e non attivabile il soccorso istruttorio (volto a valorizzare ex post un altro servizio), respingendo la tesi dell’escluso secondo cui la propria offerta, essendo risultata la migliore, garantiva il principio del risultato; secondo i Giudici, “atteso che la corretta interpretazione della legge di gara era esigibile da ciascun operatore avveduto del settore”, ed avendo il concorrente reso la dichiarazione sul possesso del requisito, deve risponderne “in omaggio al principio generale di autoresponsabilità”, non potendo il principio del risultato “mai confliggere con il principio della par condicio”.
- Consiglio di Stato, Sez. III, n. 11322/2023 – nel giudicare corretta la revoca dell’aggiudicazione per mancato possesso della certificazione ambientale EMAS (richiesta dalla legge di gara in aggiunta alla certificazione ambientale ISO 14001) – ha ritenuto non valutabili le misure equipollenti dichiarate dal concorrente, avendo costui chiesto il rilascio della certificazione EMAS solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, così osservando: “la nozione di risultato (…) non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione. Nel caso di specie il risultato (…) riguarda, per precisa scelta dell’amministrazione committente, non la prestazione del servizio di ristorazione scolastica in quanto tale, ma quella relativa ad un servizio caratterizzato dalla conformità a politiche ambientali per lo sviluppo sostenibile”.
- Tar Veneto, Sez. I, n. 320/2024 – nel ritenere corretta l’esclusione del concorrente che, in sede di verifica del costo della manodopera, aveva ammesso di non avere considerato nell’offerta i rinnovi contrattuali, pretendendo ex post di aumentare il costo orario e di ridurre il monte ore – ha respinto l’assunto dell’escluso secondo cui la sua offerta, garantendo comunque il maggior risparmio di spesa all’Amministrazione, sarebbe conforme al principio del risultato; il Tar ha rilevato, di contro, che tale principio, così come i principi della fiducia e dell’accesso al mercato (artt. 2 e 3 del Codice), “devono ritenersi rivolti non solo nei confronti dell’Amministrazione, ma anche degli operatori economici privati i quali devono collaborare per il buon esito dell’affidamento. Tali principi indubbiamente portano a circoscrivere le ipotesi di esclusione dalla procedura, ma non consentono di superare il divieto di modificazione del contenuto dell’offerta, di cui il costo della manodopera costituisce parte integrante”.
- TAR Piemonte, Sez. II, n. 105/2024 – relativa alla decadenza dall’aggiudicazione di una concessione per la gestione di una farmacia, dovuta alla mancata stipula del contratto da parte dell’aggiudicatario nel termine di legge – ha respinto la pretesa di quest’ultimo di ottenere un differimento dell’avvio del servizio per effettuare lavori di adeguamento dei locali scelti (lavori dal medesimo non tempestivamente avviati dopo l’aggiudicazione), richiamando il principio del risultato in relazione all’“esigenza di tempestivo affidamento della concessione”, che “trova razionale fondamento nella finalità di servizio pubblico essenziale insita nell’attività di esercizio di una farmacia”.
L’evoluzione giurisprudenziale ci dirà se, e come, il principio del risultato troverà applicazione anche come regola risolutiva della controversia, in particolare a fronte di lacune o incertezze interpretative che inevitabilmente emergeranno nelle pieghe della complessa disciplina di dettaglio che caratterizza la materia.
avv. Matteo Parini