Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri mobili e temporanei è destinatario di una radicale modifica, in quanto dal 1° ottobre è entrato in vigore l’ormai noto meccanismo di “patente a punti”, volto alla tutela dei lavoratori che operino nei cantieri di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008. Si tratta di un meccanismo finalizzato a contrastare, prima di tutto, il lavoro sommerso e a migliorare la salute e sicurezza di tutti coloro che operino nei predetti settori.
Con il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con la L. 29 aprile 2024, n. 56) e il recente D.M. attuativo 18 settembre 2024, n. 132, per lavorare in cantieri edili le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno, infatti, possedere una “patente digitale” che, alla data del rilascio, avrà un punteggio minimo di 30 crediti e verrà assegnata solo in presenza di determinati requisiti; detti requisiti, peraltro, sono già parte integrante del modello di gestione di cui all’art. 30 D. Lgs. n. 81/2008.
In particolare, il richiedente dovrà dimostrare l’iscrizione alla Camera di Commercio, di aver assolto agli adempimenti formativi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nonché di aver nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di aver efficacemente attuato un sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Inoltre, l’art. 5 del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, prevede un incremento di crediti al momento del primo rilascio della “patente”, o con successivo accreditamento, al verificarsi di determinate condizioni previste dalla normativa quali, ad esempio, l’implementazione di attività di investimento o di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui anche la formazione sulla lingua per lavoratori stranieri, l’utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate ecc..
Orbene, tra i requisiti cruciali per l’incremento del punteggio vi è anche l’adozione di un Modello Organizzativo 231 qualora la parte relativa alla salute e sicurezza sul lavoro sia asseverata secondo la norma UNI 11751-1. Si precisa, però, che la non conformità originaria del Modello Organizzativo 231 non è di per sé condizione preclusiva al riconoscimento del maggior punteggio. Le imprese potranno rivolgersi ai professionisti del settore al fine di far valutare ed eventualmente integrare la parte speciale del Modello Organizzativo 231, per poi domandare l’assegnazione dei maggiori crediti.
Il Modello Organizzativo 231, già elemento cardine per prevenire la responsabilità amministrativa da reato, dovrà quindi arricchirsi di nuovi obblighi, quali, ad esempio: un sistema di controllo interno, anche sui fornitori, che verifichi la veridicità delle informazioni indicate nelle dichiarazioni e nella documentazione che accompagna la richiesta di patente a crediti; procedure di monitoraggio periodico sul mantenimento della conformità normativa, in merito sia ai requisiti per la sicurezza, sia a quelli contributivi; verifiche periodiche sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro in termini di efficacia, effettività e rispetto delle norme che possono comportare la decurtazione dei punti.
Pertanto, in ragione dell’importanza che assume ancora una volta il Modello Organizzativo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si rende necessario un coordinamento tra i due sistemi – patente e 231 – in quanto è evidente che le imprese che si dotano di un Modello 231 potranno beneficiare con più facilità di un incremento o del mantenimento di crediti della patente, riuscendo a garantire contestualmente conformità normativa e riduzione dei rischi connessi a eventuali sanzioni.
avv. Monica Alberti