Secondo l’art. 2818 c.c., il creditore che ottenga una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, può utilizzare il titolo per l’iscrizione di un’ipoteca sui beni immobili del debitore al fine di garantire il suo adempimento.
Ma cosa accade nell’ipotesi in cui la sentenza in discorso sia stata emessa a conclusione di un procedimento per separazione personale dei coniugi?
Per il quarto comma dell’art. 156 c.c., il coniuge al quale, in sede di separazione, è stato riconosciuto il diritto al mantenimento per sé e per i figli, ha facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 c.c. sui beni immobili del coniuge gravato dal mantenimento, solo se esiste il pericolo che questo possa sottrarsi all’adempimento.
Così faceva M., che otteneva l’iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili di F., obbligato al versamento del mantenimento nei confronti di lei e dei loro due figli minori. F., però, poiché insussistente il reale pericolo di un suo inadempimento, adìva il Tribunale competente e otteneva la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.
La Corte d’Appello, investita della questione a seguito dell’impugnazione della sentenza di primo grado da parte di M., ribaltava la decisione e disponeva la permanenza dell’ipoteca giudiziaria a carico di F. in forza del disposto del quinto comma dell’art. 156 c.c. che prevede l’iscrizione ai sensi dell’articolo 2818 c.c. a mero titolo di garanzia, senza richiedere che vi sia il rischio che il coniuge possa sottrarsi all’adempimento.
Le interpretazioni della giurisprudenza di merito, dunque, sono plurime e differenti. Tuttavia, la posizione finora sostenuta dalla maggioritaria giurisprudenza tende a riconoscere nel pericolo concreto ed attuale dell’inadempimento dell’obbligato un requisito per l’iscrizione ipotecaria.
Così si è esposta anche la Corte di Cassazione, cui F. si rivolgeva avverso la sentenza di Appello, con la recentissima ordinanza n. 1076 del 16 gennaio 2023 con la quale cassava la decisione di merito enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di iscrizione ipotecaria, il giudice davanti al quale è proposta un’istanza di cancellazione di ipoteca, disposta ex art. 156, comma 5, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell’obbligato e a disporre, in mancanza, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell’art. 2884 c.c.”.
avv. Marta Cipriani