La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26181 del 7.10.2024, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dirigente di un’azienda speciale con finalità pubbliche che aveva assunto un ruolo apicale in una società privata.
Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Bologna aveva rigettato il ricorso del dirigente, ritenendo che il doppio ruolo assunto dal ricorrente fosse lesivo del principio di terzietà e indipendenza che deve essere richiesto al dirigente di un’azienda avente finalità pubbliche e di interesse generale.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto opportuno premettere che “l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 c.c., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro”.
Secondo i Giudici di legittimità, “l’obbligo di fedeltà, così integrato, deve quindi intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto”.
Per gli Ermellini, “sebbene il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Aziende speciali delle Camere di Commercio sia sottratto all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (v. Cass. n. 17601 del 2021), tuttavia è consolidato l’orientamento che considera le aziende speciali vere e proprie articolazioni delle pubbliche amministrazioni e conforma, pertanto, sotto taluni specifici profili applicativi, la disciplina del rapporto, pur privatistico, a princìpi propri dell’impiego pubblico privatizzato, sicché neppure la configurazione privatistica dell’azienda speciale può escludere la dimensione pubblicistica della sua attività (v. Cass. n. 3984 del 2023, con i precedenti ivi citati); tale dimensione pubblicistica corrobora la valutazione dei giudici del merito in ordine alla lesione del vincolo fiduciario avuto riguardo alla natura e alla qualità di un rapporto di lavoro dirigenziale con un’azienda speciale costituita per la salvaguardia di interessi pubblici”.
Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal dirigente, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.
avv. Stefania Massarenti