Con recentissima pronuncia (v. Cass. Civ. Ord. n. 13561 del 16.05.2024), la Corte di Cassazione ha fissato le condizioni sulla base degli quali gli accordi fra soci che non si conformano al modello tipizzato dall’art. 2341-bis cod. civ. possano essere qualificati “patto parasociale”.
Si ricorda, a riguardo, che detta norma dispone che non possano avere una durata superiore a 5 anni – salvo rinnovo – quei patti che “al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società”, così implicitamente riconoscendo la meritevolezza e tutelabilità di tali tipologie di patti nonché la loro validità, salvo contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento in materia societaria.
È noto, tuttavia, che esistono pattuizioni fra soci che non rientrano nel perimetro individuato dall’art. 2341-bis cod. civ.
La su richiamata ordinanza resa dai Supremi Giudici specifica che detti accordi, per essere ritenuti patti parasociali, devono avere, in primo luogo, un contenuto che “sia comunque finalizzato a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all’ interno della società nell’esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita”.
Questa condizione – precisano ancora gli Ermellini – è necessaria ma non sufficiente per qualificare la pattuizione fra soci come parasociale, poiché “il contenuto dell’obbligo regolato dal patto, per esser parasociale, deve, comunque, essere riconducibile al perseguimento di quegli effetti di stabilizzazione della governance societaria cui si riferisce espressamente l’art. 2341-bis cod. civ., che ha tipizzato la “causa” dei patti stessi, enucleandone le finalità e, per conseguenza, anche definendo l’ambito della relativa meritevolezza dell’interesse perseguito ai sensi dell’art. 1322 cod. civ.”.
Dunque, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, possono essere qualificati come patti parasociali solo quagli accordi – seppure atipici – da cui discendono “obbligazioni finalizzate a regolare il comportamento a cui soci intendono vincolarsi a tenere nel momento in cui eserciteranno i poteri amministrativi loro spettanti all’interno dell’ente per effetto dell’esercizio della relativa qualità” e che, nel contempo, sono diretti a consolidare gli assetti proprietari o il governo della società.
avv. Francesca Marra