SLM | NEWS Scadenza della concessione balneare e acquisizione a titolo gratuito al demanio delle opere non amovibili: il via libera della Corte di Giustizia UE.

SLM | NEWS Scadenza della concessione balneare e acquisizione a titolo gratuito al demanio delle opere non amovibili: il via libera della Corte di Giustizia UE.

SLM | NEWS Scadenza della concessione balneare e acquisizione a titolo gratuito al demanio delle opere non amovibili: il via libera della Corte di Giustizia UE. 1400 800 Gregorio Paroni

In un momento storico in cui il tema delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricettive è di grande attualità, a fronte degli arresti giurisprudenziali che, nei mesi scorsi, hanno confermato la scadenza delle stesse al 31 dicembre 2023 e l’illegittimità di eventuali proroghe (le quali, pertanto, devono essere disapplicate dalle amministrazioni a ogni livello, anche comunale: così Cons. Stato, Sez. VII, sentenze nn. 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024), interviene la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 luglio 2024 nella causa C‑598/22, avviata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato italiano.

La domanda era stata sottoposta alla Corte nell’ambito di una controversia inerente a provvedimenti con i quali un Comune, dopo la scadenza di una concessione balneare, pur rinnovata a favore del medesimo operatore, aveva qualificato i fabbricati edificati dal concessionario per l’esercizio dell’impresa come pertinenze demaniali, in applicazione dell’art. 49 del Codice della navigazione, che prevede la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo.

Il Giudice nazionale si interrogava, in particolare, sul punto se “tale effetto di immediato incameramento” fosse o meno compatibile con l’art. 49 del Trattato UE in tema di libertà di stabilimento, “potendo configurare una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo”.

Con la decisione in commento, la Corte di Lussemburgo ha ritenuto che la norma del Codice della navigazione italiano sia conforme alla predetta disposizione eurounitaria, non configurandosi come misura che vieta o ostacola l’esercizio della libertà di stabilimento ed essendo opponibile a tutti gli operatori economici esercenti attività nel territorio nazionale, i quali “si trovano ad affrontare la medesima preoccupazione, che è quella di sapere se sia economicamente sostenibile presentare la propria candidatura e sottoporre un’offerta ai fini dell’attribuzione di una concessione sapendo che, alla scadenza di quest’ultima, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico”.

Rileva in particolare la Corte di Giustizia che l’art. 49 del Codice della navigazione non solo non ha la finalità di disciplinare le condizioni relative allo stabilimento delle imprese interessate, ma si pone in coerenza con i principi che governano il demanio pubblico e, in particolare, con quello della sua inalienabilità, che “implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili”.

La decisione valorizza inoltre la facoltà, accordata dall’art. 49 Cod. nav., di escludere, nell’atto concessorio, l’acquisizione a titolo gratuito al demanio dello Stato delle opere realizzate, per trarne che questa “non può essere considerata come una modalità di cessione forzosa delle opere suddette”. Precisa, infine, che tale acquisizione deve ritenersi legittima laddove l’originario rapporto contrattuale si sia interrotto, come avviene nel caso di rinnovo della concessione.

Non sembra azzardato prevedere significative ripercussioni della pronuncia della Corte di Giustizia sull’iter della proposta di legge presentata alla Camera nel luglio 2023 per l’abrogazione dell’art. 49 del Codice della navigazione e motivata in ragione della ritenuta idoneità della norma a produrre effetti anti-competitivi ricollegabili alla prospettiva, per gli operatori balneari, della perdita di investimenti effettuati alla scadenza della concessione.

avv. Gregorio Paroni

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