Con l’ordinanza n. 3493 pubblicata il 7 febbraio 2024 la Corte di Cassazione si è espressa in merito ai presupposti affinché possa configurarsi l’acquisto per usucapione di un immobile in comproprietà tra parenti.
Il caso in esame nasceva dalla richiesta di scioglimento della comunione su un immobile ad uso abitativo in comproprietà tra fratelli. I fratelli convenuti in giudizio nel proprio atto costitutivo chiedevano al Tribunale di dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione, a loro favore, del bene.
Il Giudice di prime cure, accogliendo la domanda riconvenzionale, dichiarava l’intervenuto acquisto dell’immobile per usucapione basando la propria decisione su elementi come l’uso prolungato e indisturbato dell’immobile e la detenzione in via esclusiva delle chiavi da parte dei fratelli convenuti. La sentenza veniva confermata anche in secondo grado dalla Corte di Appello.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha invece affermato che per poter usucapire un bene in comproprietà non è sufficiente dimostrare il godimento continuato e indisturbato dell’immobile. La valenza probatoria della durata della relazione di fatto con il bene, pur potendo costituire un elemento presuntivo della sussistenza del possesso, infatti, si affievolisce quando si sia in presenza di rapporti di parentela, a maggior ragione se stretti, come nel caso in esame.
Ritiene la Cassazione che ai fini della decorrenza del termine per l’usucapione sia necessario un atto o un comportamento il cui compimento, da parte di uno dei comproprietari, realizzi, per un verso, l’impossibilità assoluta per gli altri comproprietari di proseguire nel rapporto materiale con il bene e, dall’altro verso, denoti inequivocabilmente l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, uti dominus e non più uti condominus. Tale volontà deve peraltro essere estrinsecata attraverso la comunicazione, anche con modalità informali, agli altri comproprietari.
Ove sussista un ragionevole dubbio sull’atto o sul comportamento posto in essere, il termine per l’usucapione non può cominciare a decorrere. Il rapporto di stretta parentela, infatti, giustifica la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e di tolleranza pur in presenza di forme di godimento esclusivo di lunga durata.
In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto non provati i presupposti necessari per l’acquisto per usucapione del bene oggetto del giudizio, andando a riformare le sentenze di primo e secondo grado.
avv. Federica Boga