I crediti di una società commerciale cancellata possono ritenersi rinunciati per il solo fatto di non essere stati iscritti nel bilancio finale di liquidazione?
Un primo esame della questione è stato effettuato, seppure solo incidentalmente, da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con sentenza n. 6070 del 12/03/2013, hanno ritenuto che – fermo il fatto che l’estinzione della società dà sempre vita ad un fenomeno successorio sicché dei debiti sociali rispondono i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione, ed i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono agli stessi pro indiviso – la sorte delle sopravvenienze attive e dei crediti non iscritti a bilancio, dopo l’estinzione della società, non può essere stabilita ex ante in base ad una regola generale, uniforme ed automatica ma che è compito del giudice di merito stabilire caso per caso se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi ex art. 2727 c.c. una volontà della società di rinunciare al credito non iscritto.
Si è osservato in particolare, nella suddetta sentenza, che la mancata appostazione all’attivo del credito può consentire di presumere una volontà della società di rinunciare a quella pretesa ma che non è ravvisabile un’indefettibile implicazione fra omessa indicazione nel bilancio e remissione del debito.
Più di recente il tema è stato ripreso dalla Suprema Corte con sentenza n. 9464 del 22/05/2020 che, integrando e completando gli obiter dicta delle Sezioni Unite, ha stabilito che anche i residui attivi e le sopravvenienze attive possono trasferirsi ai soci della disciolta società e può ammettersi in astratto che la società possa rinunciare ai crediti suddetti, ma questa rinuncia non può presumersi ipso facto in base al solo rilievo che il credito non sia stato appostato in bilancio.
A tali principi ha dato continuità la recentissima ordinanza della Sezione III n. 1724 del 26.01.2021 (ud. 14.10.2020) affermando espressamente: “la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito“.
avv. Francesca Marra