L’art. 67 del D.L. n. 18/2020 sospende i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
La norma precisa altresì, all’ultimo comma, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza,trova applicazione l’art. 12 del d. Lgs. n. 159/2015 secondo cui i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e quindi di due anni.
La disposizione su richiamata disciplina, inoltre, la sospensione dei termini entro cui fornire le risposte alle domande di interpello ed integrare la relativa documentazione nonché quelli per lo svolgimento dell’attività di consulenza giuridica da parte degli uffici impositori.
Sono altresì sospese per il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi dell’art. 492 bis cpc e 155 quater e ss. delle disp. att. cpc, di accesso all’Anagrafe Tributaria.
Per completezza si precisa che la Guardia di Finanza, già con direttiva dell’11 marzo u.s. , evidenziata la necessità di adottare disposizioni urgenti volte a contrastare la diffusione del COVID-19 e contenerne gli effetti sul tessuto socio-economico nazionale, aveva comunicato la sospensione, fino alla cessazione dell’emergenza, dell’esecuzione dei controlli fiscali d’intesa con i contribuenti, fatti salvi i casi di indifferibilità e di urgenza.
Per quanto riguarda il processo tributario, l’art. 83 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, prevede, al comma 21 , che “le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie”.
Opera, pertanto, anche con riferimento al processo tributario la previsione per cui dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei giudizi pendenti sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile. Parimenti si applica la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento (e non soltanto del processo). In particolare, viene specificamente previsto che si intendono sospesi per il suddetto periodo i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie ed il termine (novanta giorni dalla notifica del medesimo ricorso) per l’eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per le controversie di valore non superiore ad euro cinquantamila (art. 17 – bis, co. 2 D. Lgs. n. 546/1992 mediazione e reclamo).
avv. Francesca Marra