Il TAR per la Lombardia – Milano, con la sentenza n. 1599 del 12 luglio 2017, chiarisce che l’autorità cui è rivolta l’istanza per ottenere un titolo edilizio non deve compiere indagini approfondite al fine di appurare l’effettiva sussistenza della legittimazione, ma deve limitarsi ad effettuare valutazioni sommarie, basate su prove di facile apprezzamento. La P.A., infatti, non è deputata a dirimere le eventuali controversie che insorgono fra i diversi proprietari e i titoli edilizi non pregiudicano comunque i diritti dei terzi.
In base a questi principi è quindi sufficiente che la P.A. accerti perlomeno la sussistenza di un titolo di legittimazione, senza che sia poi necessario effettuare complesse e approfondite indagini circa i limiti dei diritti che tale titolo attribuisce al richiedente e circa la validità ed efficacia del titolo stesso.
Nel caso deciso (DIA avente ad oggetto l’ampliamento di quattro finestre già esistenti e la creazione di due nuove finestre che si affacciano direttamente su un cortile altrui), il TAR ha ritenuto che questa basilare attività accertativa non sia stata compiuta dalla P.A., posto che non è stato acquisito il titolo che consente al richiedente di incidere sui diritti appartenenti al proprietario del fondo confinante; diritti sanciti dagli artt. 905 e 1067, primo comma, cod. civ., i quali vietano l’apertura di vedute poste sul confine di proprietà e l’aggravamento di servitù esistenti.
avv. Paola Balzarini
Per approfondimenti: la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12 luglio 2017, n. 1599 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.